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Documentazione utile per la Dichiarazione dei Redditi per l'anno 2021

 
 

Disponibili nell’Area Riservata i documenti utili per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.

 
 
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Stiamo inoltre provvedendo a inviare tale documentazione anche per posta (elettronica/cartacea):

- attestazione dei contributi associativi versati (solo per Iscrizioni Volontarie);
- estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie riconosciute dalla CAMPA per spese sostenute nell’anno 2021.

 

> Iscrizioni Volontarie

 

Detrazione Contributi Associativi

Ricordiamo che i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso, operanti esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge 3818/1886, come CAMPA, sono detraibili dalle imposte al 19% per un importo non superiore a € 1.300 in base all’art. 83 co. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore.
Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc.).

Ai fini dichiarativi tali somme devono essere indicate:
nel quadro ONERI E SPESE nei righi ALTRE SPESE (per il mod. 730 nel quadro ‘E’; per il mod. Redditi Persone Fisiche nel quadro ‘RP’) con il Cod. ‘22’ (vd. istruzioni “Contributi associativi alle società di mutuo soccorso”).

A dimostrazione del versamento contributivo, che ai fini della detraibilità deve essere effettuato con metodi tracciabili, occorre presentare:
- la contabile del bonifico effettuato
- la ricevuta rilasciata da CAMPA se il pagamento è stato effettuato con assegno o POS presso i nostri uffici

Dal momento che le istruzioni Modello 730 / Modello Redditi Persone Fisiche prevedono che:
“Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione”;
“Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per sé stessi, e non per i familiari”;
solo i Soci CAMPA che siano Contribuenti possono detrarre il proprio contributo associativo.

Non sono invece detraibili i contributi specificatamente distinti versati per i familiari a carico ancorché Soci (come da indicazioni dell’Agenzia delle Entrate).
Inviamo pertanto l’attestazione dei contributi associativi versati suddivisi per ciascun associato.

Anche se il versamento del contributo è unico per l’intero nucleo familiare (Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo) ciascun Socio CAMPA contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito.

Ricorda. Puoi ottenere l’attestazione di versamento dei contributi in tempo reale accedendo all’Area Riservata del sito: dalla voce di menu “Contributi” seleziona “Intero nucleo” o le posizioni singole suddivise in caso di più familiari, scegli l’anno di contribuzione e scarica subito le certificazioni dedicate ai contributi associativi versati e ai rimborsi ricevuti così da completare la documentazione utile per la dichiarazione dei redditi.

 

Detrazione Spese Sanitarie

CAMPA invia l’Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie riconosciute per spese sostenute nell’anno 2021, utile ai fini del calcolo delle spese sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Dal momento che i contributi associativi versati dai Soci alla CAMPA fino al massimale di € 1.300 sono detraibili al 19% dalle imposte, sono detraibili solo le spese sanitarie sostenute e non rimborsate, con la franchigia di € 129,11 (*1).

Contributo Associativo  DETRAIBILE = si detrae solo la quota di spesa non rimborsata
Contributo Associativo NON DETRAIBILE = si detrae l’intera spesa sanitaria anche se rimborsata

Qualora i contributi associativi versati siano superiori al limite di € 1.300 (sempre con riferimento alla propria posizione), si può detrarre anche una quota delle spese sanitarie rimborsate, calcolata in proporzione alla percentuale dei contributi eccedenti il limite di € 1.300 sul totale dei contributi versati (*2).

Viceversa, per i familiari fiscalmente a carico a cui non spetta la detrazione dei contributi associativi, le spese sanitarie sostenute si ritengono rimaste a carico del contribuente che può portarle in detrazione ancorché rimborsate.

Annualmente CAMPA comunica all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai Contributi associativi versati e alle Spese Sanitarie rimborsate, al fine di alimentare il Sistema Tessera Sanitaria, che permette all'Agenzia di predisporre il 730 precompilato.
Per facilitare la verifica della correttezza del calcolo, l’Estratto Conto riporta per ciascun assistito:
- gli importi richiesti e quelli riconosciuti dalla CAMPA in forma indiretta (rimborso di fatture sostenute dagli associati)
- il totale dell’importo delle erogazioni sanitarie in forma diretta (prestazioni eseguite dagli associati presso le strutture sanitarie convenzionate i cui oneri sono assunti direttamente dalla CAMPA).
- e a titolo informativo le diarie in caso di ricoveri eseguiti, senza oneri, a carico del SSN (previste per Ass. Più, Oro e altre speciali).


Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile ?
Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma rimborsata da CAMPA.

Esempio (*1): contributo versato inferiore al limite (di € 1.300): € 1.200
Somma spese sanitarie € 950 - Rimborso liquidato € 600 = Totale spesa sanitaria detraibile € 350 (- franchigia € 129,11).

Esempio (*2): contributo versato superiore al massimale (di € 1.300): € 2.000
percentuale contributi eccedenti il limite (2.000 - 1.300) / 2.000 = 35%
Spese sanitarie sostenute € 10.000 - Rimborso ricevuto € 8.000 = importo non rimborsato detraibile € 2.000
+ ulteriore quota detraibile delle spese rimborsate: 35% x 8.000 = € 2.800
Totale da portare in detrazione 2.000 + 2.800 = € 4.800 (- franchigia € 129,11)


Attenzione

L’importo delle diarie non va sottratto in quanto non rappresentano rimborso di spese sanitarie sostenute. In caso di assistenza in forma diretta con quota di compartecipazione alla spesa, ad esempio per un ricovero il cui costo totale sia stato di € 10.000 e vi sia stata una quota di € 3.000 a vostro carico, solo quest’ultima è la parte di spesa sanitaria rimasta a carico, e quindi solo questa sarà detraibile.
Il Sistema Tessera Sanitaria e l’Anagrafe tributaria impongono di seguire il criterio di cassa, mentre l’Estratto Conto CAMPA segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad es. le spese sanitarie sostenute nel 2021 al netto anche dei rimborsi liquidati nel 2022 onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell’anno successivo.



> Adesioni collettive dipendenti aziendali. Fondo Sanitario pluriaziendale CAMPA

 

Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR

Ricordiamo che per le coperture collettive aziendali ex art. 51 co. 2, lett. a) TUIR i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a € 3.615,20 e che sono detraibili le spese sanitarie sostenute solo per la parte non rimborsata, con la franchigia di € 129,11.

Contributo Assistenza Sanitaria DEDUCIBILE = si detrae solo la quota di spesa non rimborsata

CAMPA invia l’Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie riconosciute per spese sostenute nell’anno 2021, utile ai fini del calcolo delle spese sanitarie da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi


Come viene calcolata la spesa sanitaria detraibile ?
Dalle fatture e ricevute di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma rimborsata da CAMPA.


Ricorda. Puoi ottenere l’Estratto Conto Erogazioni Sanitarie in tempo reale accedendo all’Area Riservata del sito: dalla voce di menu “Stato Pratiche” seleziona “Intero nucleo” o le singole posizioni suddivise in caso di più familiari, scegli l’anno di riferimento e scarica subito i rimborsi ricevuti così da completare la documentazione utile per la dichiarazione dei redditi.


Comunicazione all’Anagrafe Tributaria - 730 precompilato.

In qualità di soggetto iscritto all’Anagrafe Fondi Sanitari, la CAMPA - Sezione Fondo Sanitario - nel rispetto della normativa vigente (art. 78 comma 25-bis, L. n. 413/91), ha trasmesso all’Anagrafe Tributaria tutti gli importi relativi ai rimborsi delle spesesanitarie sostenute dai propri iscritti per effetto di contributi versati ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, nonché quelli delle spese assunte in forma diretta presso le strutture sanitarie convenzionate. Scopo del provvedimento è quello di incrociare i dati delle spese sanitarie per predisporre i 730 precompilati ed evitare che possano essere portate indetrazione spese sanitarie oggetto di rimborso per effetto di coperture sanitarie i cui contributi beneficiano della deducibilità fiscale fino a € 3.615,20.

L’Anagrafe tributaria richiede i dati delle spese rimborsate secondo il criterio di cassa mentre l’Estratto Conto CAMPA segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà così essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad es. le spese sanitarie sostenute nel 2021 al netto anche dei rimborsi liquidati nel 2022 onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell’anno successivo.



Deducibilità contributi per i familiari

La Circ. Ag. Entrate n. 50E 12.06.02 ha chiarito che sono deducibili anche i contributi versati per il nucleo familiare anche non fiscalmente a carico.

Il contributo a carico del lavoratore per sé o per coniuge e figli, fiscalmente a carico o meno, purché conviventi (in caso di estensione della copertura) è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga del lavoratore, e non è sottoposto a imposizione fiscale. Pertanto, il dipendente non deve fare alcun conteggio, in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nella CU (Certificazione Unica).

Viceversa, se i contributi per i familiari o quelli dei pensionati, sempre tramite accordo collettivo, sono versati al Fondo CAMPA senza trattenuta dalla busta paga, devono essere dedotti nella Dichiarazione dei Redditi dal contribuente.

I contributi eventualmente versati direttamente dai familiari fruiscono solo della detrazione fiscale dalle imposte al 19% fino a € 1.300.