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  • Estratto regolamento
 

Estratto regolamento

 

MODALITÀ  PER LE ISCRIZIONI

ART. 1

Le domande di iscrizione devono essere compilate sull’apposito modulo, complete di tutte le informazioni richieste. Le domande devono essere accompagnate dalla ricevuta del versamento delle quote di iscrizione e dei contributi fissati per ciascun tipo di assistenza e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nonché dal certificato di stato di famiglia o autocertificazione ai sensi di legge.

ART. 3
L'iscrizione deve comprendere l'intero nucleo familiare convivente (marito, moglie, conviventi more uxorio o uniti civilmente, figli), risultante da autocertificazione; possono essere richieste documentazioni comprovanti. Possono iscriversi nella stessa posizione eventuali altri parenti aventi stessa residenza del titolare.
È data tuttavia la possibilità di iscriversi singolarmente, escludendo i familiari, mediante il pagamento di un contributo maggiorato stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione (attualmente 100%).
L’iscrizione deve avvenire nelle medesime formule di assistenza per tutto il nucleo familiare, salvo casi eccezionali autorizzati dal Comitato Esecutivo.
Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla CAMPA tutti i cambiamenti intervenuti nel proprio nucleo familiare convivente.
I congiunti ed i figli, rispettivamente acquisiti o nati successivamente alla data di iscrizione o di estensione dell'assistenza al proprio nucleo familiare, devono essere assoggettati al versamento contributivo.
In caso di assistenza alla gravidanza e al parto è necessaria sempre l’iscrizione di entrambi i genitori naturali del bambino anche se non conviventi; diversamente dovrà essere versato il contributo associativo maggiorato previsto per chi esclude i familiari.
I nuovi nati potranno godere dell'assistenza gratuita per il 1° anno di vita con decorrenza immediata, previo il versamento della quota di iscrizione una-tantum entro 20 gg. dalla nascita. I contributi associativi dovranno essere versati a partire dal compimento del 1° anno di vita.
Qualora un familiare non sia più convivente, esca dal nucleo e costituisca una nuova famiglia è necessario aprire una posizione autonoma.
L'iscritto che estende l'assistenza sanitaria ai propri familiari, deve inoltrare un'altra domanda con le modalità richieste dall'art. 1 del presente Regolamento.
L’estensione dell’assistenza al coniuge, ai figli o altri familiari non sposta la decorrenza del rapporto associativo se l'iscrizione avviene entro 20 gg. dalla data in cui entrano a far parte del proprio nucleo familiare.
Se l'estensione dell'assistenza ai familiari avviene invece in un secondo tempo, la decorrenza dei termini dell'impegno associativo di cui all’art. 9 dello Statuto, si intenderà spostata alla data della domanda.

ART. 5
Passaggio ad un’altra formula di assistenza.
Per poter cambiare tipo di assistenza è necessario attendere la scadenza naturale del rapporto associativo in corso.
Gli associati, già iscritti ad un tipo di assistenza, possono però passare ad un tipo di assistenza più ampia anche prima della scadenza del rapporto in corso.
Il passaggio a tipi di assistenza più ampia (e l’abbinamento di più formule di assistenza) è consentito sino all'età massima prevista per la prima iscrizione.
Il passaggio avviene di norma a partire dall'inizio dell’anno solare, con l’applicazione della carenza assistenziale prevista dall'art. 14 del Regolamento per la fruizione delle prestazioni diverse o maggiorate della nuova assistenza.
Il passaggio ad un’altra forma di assistenza fa decorrere nuovamente la durata triennale del rapporto associativo e deve coinvolgere tutto il nucleo familiare già iscritto in altre forme, salvo variazioni che fossero intervenute nel nucleo familiare convivente.

ART. 7
Le nuove iscrizioni e l'ammissione alle assistenze della C.A.M.P.A. sono consentite fino al 70° anno di età (escluso la assistenza IGIC Integrazione Grandi Interventi Chirurgici che ha un limite di ingresso inferiore).
Gli ultrasettantenni potranno però iscriversi assieme al proprio nucleo familiare del quale faccia parte almeno un componente convivente che non abbia compiuto il 70° anno di età, che assumerà la qualifica di titolare (escluso la assistenza IGIC).
Gli associati già iscritti potranno continuare a godere dell'assistenza senza alcun limite di età.

MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI

ART. 12

L'assistenza sanitaria è sempre garantita nella forma indiretta. Per i ricoveri con intervento chirurgico e parto, e per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (esami di laboratorio, indagini strumentali, radiologiche ed ecografiche, terapie fisiche) l'assistenza può essere erogata anche nella forma diretta per mezzo di apposite convenzioni che la C.A.M.P.A. stipula, ove possibile, con Istituti di Cura e Ambulatori pubblici e privati.

ART. 13
Ciascun associato iscritto a formule che prevedono assistenza per ricoveri ha diritto all’assistenza per un  massimo di 90 gg. per ogni anno solare.
Qualora il diritto alle prestazioni non decorra dal 1° gennaio, ogni assistito fruirà di tanti dodicesimi del periodo assistenziale previsto dal precedente comma, per quanti sono i mesi rientranti nella tutela assistenziale.

ART. 14
Decorrenza dell'assistenza e malattie preesistenti.
L'erogazione dell'assistenza decorre in via generale dal 1° giorno del terzo mese successivo a quello di iscrizione. In caso di gravi infortuni o eventi traumatici accertati dal Pronto Soccorso, che determinino nuove patologie e non riacutizzazione o aggravamento di patologie preesistenti, l’assistenza decorre immediatamente dal momento dell’iscrizione.
Per ricoveri e interventi chirurgici conseguenti a malattie manifestamente preesistenti al momento dell'iscrizione, l'assistenza decorre dopo 12 mesi dall'iscrizione; dopodiché per i successivi 24 mesi il rimborso sarà pari al 50% di quello previsto dal tariffario secondo le varie forme di assistenza; dopo tale periodo sarà riconosciuto il rimborso previsto dal tariffario.
L’assistenza alla gravidanza e al parto decorre dopo tre mesi dall’iscrizione ma fino al 12° mese di iscrizione può essere garantita solo in forma indiretta.

ART. 17

I ricoveri sono riconoscibili per le malattie che richiedono interventi chirurgici, per gravi patologie da diagnosticarsi o non curabili a domicilio o per il parto.
Non sono riconosciuti i ricoveri eseguiti per l’effettuazione di soli check-up.
Non sono riconosciute le spedalità per le malattie indicate dall’art 19 dello Statuto, nonché per le malattie croniche salvo brevi periodi di riacutizzazione comprovata.
Non sono pure riconosciute le spedalità che in qualsiasi modo possono essere giudicate spedalità per la custodia o per semplice assistenza infermieristica.
Per le degenze in medicina il concorso giornaliero comprende oltre alle spese di retta di degenza, medicinali, analisi cliniche, radiologia, accertamenti diagnostici, anche gli onorari medici ed è riconoscibile per un massimo di 90 giorni nell’arco dell’anno solare e fino ad un massimo di 30 giorni per ogni evento patologico.

ART. 18
Per ogni richiesta di prestazioni, relativa a spedalità, sia in forma diretta che in forma indiretta, l’assistito è obbligato ad inoltrare agli uffici della C.A.M.P.A. regolare denuncia di malattia redatta dal medico curante entro e non oltre l’ottavo giorno dall’inizio della degenza.
Per gli eventi morbosi insorti fuori del territorio nazionale, il termine per l’invio della denuncia di malattia viene elevato a quindici giorni.
Per il computo della decorrenza dei termini, fa fede la data del timbro postale o la data di ricezione da parte degli uffici amministrativi della C.A.M.P.A.Gli elementi essenziali della denuncia di malattia, sia essa redatta sull’apposito modulo della C.A.M.P.A., sia su carta libera del medico curante, sono: nome e cognome dell’associato ammalato, indirizzo, diagnosi, prognosi, firma del medico curante e data. La denuncia di malattia dovrà contenere nome e cognome del titolare e numero tessera C.A.M.P.A.
L’associato dovrà pure comunicare se ha richiesto autorizzazione all’A.S.L. (se prevista). Protraendosi il ricovero oltre ai 20 giorni l’associato dovrà darne comunicazione alla C.A.M.P.A. per ottenere la eventuale proroga. Alla fine del ricovero, non oltre tre mesi dalla data di dimissione, l’associato deve trasmettere agli uffici della C.A.M.P.A. la documentazione giustificativa delle spese sostenute con specifica distinzione tra la spesa per la retta di degenza e quella per gli onorari e i compensi sanitari.
Tale documentazione deve essere sempre comprovata dalla copia della cartella clinica ospedaliera. Per gli eventi morbosi verificatisi fuori del territorio nazionale, il termine per la presentazione della documentazione di spesa è elevato ad un anno dalla fine del ricovero.

ART. 19
Per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, diagnostiche e le altre che non comportano spedalità, le ricevute di spesa dovranno essere trasmesse alla C.A.M.P.A. entro 20 gg. dalla loro emissione, unitamente alla copia della prescrizione medica completa di diagnosi e dalla copia del referto indicante la specifica delle prestazioni svolte.

ART. 20
La mancata apertura della malattia e il mancato invio della documentazione prescritta entro i termini previsti dagli artt.18 e 19 del presente Regolamento, costituisce causa di decadenza dal diritto del conseguimento dei rimborsi e delle prestazioni.