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AZIENDE E
COPERTURE COLLETTIVE

  • Approfondimento
 

Aziende e coperture collettive

Approfondimento

Il nuovo decreto contiene una più dettagliata elencazione delle prestazioni cosiddette “vincolate”, da fornire nella misura di almeno il 20% del totale delle prestazioni che i fondi di derivazione negoziale dovranno garantire agli iscritti, pena la perdita delle agevolazioni fiscali (deduzione dal reddito fino a 3.615,00 €) e stabilisce le modalità per l’iscrizione all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, istituita presso il Ministero della Salute.

Le prestazioni integrative che dovranno rappresentare almeno il 20% di tutte le risorse impegnate da Fondi, Casse e Società di Mutuo Soccorso per l'intera gamma di prestazioni erogate nell'anno, al netto delle spese gestionali, sono identificate in quattro tipologie:     

• assistenza odontoiatrica, incluse le protesi;
• prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non auto sufficienti per favorirne l'autonomia e la permanenza a casa, ma anche presso le strutture residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio;
• prestazioni sanitarie a rilevanza sociale da garantire ai non auto sufficienti, sia a casa sia presso strutture esterne;
• prestazioni destinate al recupero di chi è temporaneamente inabile per infortunio o malattia (dagli ausili ai dispositivi medici fino alle cure termali e alla riabilitazione).

Il vincolo del 20% deve essere garantito fin dalle gestioni 2010. L'iscrizione all'«Anagrafe» di fondi, casse e società di mutuo soccorso - le cui modalità di funzionamento verranno fissate con un altro decreto - è stata formalizzata entro il 30 aprile 2010.

È stato pertanto equiparato il tetto di deducibilità tra i Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (art. 9 D.Lgs 502/92) e i Fondi sanitari di derivazione contrattuale (per lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 51 TUIR) in 3.615,20 euro la vecchia distinzione tra Fondi doc e non doc).
Tuttavia mentre condizione per la deducibilità dei contributi per i Fondi integrativi del SSN (così detti fondi aperti) è quella di erogare al 100% solo prestazioni non garantite dal SSN (odontoiatria, prestazioni socio-sanitarie, cure termali, cure alternative) o compartecipazioni alla spesa quali ticket e attività libero professionale intramoenia, per i Fondi Sanitari aziendali (fondi chiusi) è quella dal 2010 di destinare almeno il 20% delle erogazioni complessivamente garantite ai propri assistiti a prestazioni socio-sanitarie e/o di assistenza odontoiatrica.

Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

• I contributi devono essere versati a un ente, una cassa, una società di mutuo soccorso avente esclusivamente finalità assistenziale;
• Il versamento dei contributi deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.
• L’Ente, la Cassa, la Società di Mutuo Soccorso che gestiscono il Fondo sanitario o il Fondo stesso devono essere iscritti all’Anagrafe Fondi Sanitari Integrativi del SSN e garantire il rispetto della destinazione del 20% delle prestazioni vincolate sul totale di quelle erogate. 

Per il datore di lavoro l'importo dei contributi di assistenza sanitaria versati costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d'impresa calcolato ai fini IRPEG.
Un'ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi di assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro per i Fondi sanitari negoziali è che in luogo della contribuzione sociale ordinaria (pari in media al 47%) sono soggetti solo ad un contributo di solidarietà del 10%, che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Anche per il lavoratore i contributi da lui versati per fini di assistenza sanitaria sono deducibili dal reddito imponibile con vantaggio fiscale pari all’aliquota marginale. Tale regime fiscale è esteso anche ai contributi versati per i propri familiari che siano o meno fiscalmente a carico.

Il lavoratore che ottiene il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione dal reddito o della detrazione d'imposta nella misura del 19% che spetta sull'importo che eccede 129,11 euro, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dal  fondo sanitario aziendale.

 

Libertà di scelta

Libertà di scelta del Fondo Sanitario a cui destinare le risorse per l’assistenza sanitaria integrativa.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 43 15.12.2010


ha precisato che una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.
Sicché, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla tregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Maurizio Sacconi.

 



Ciò significa che ancorché un’Azienda applichi un CCNL che abbia previsto l’istituzione di un Fondo bilaterale, la medesima può scegliere di garantire la copertura sanitaria integrativa attraverso il versamento dei contributi a un Fondo diverso purché la copertura sia migliore o uguale a quella garantita dal Fondo nazionale di categoria.