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AGENZIA DELLE ENTRATE: risoluzione in materia di deducibilità dei contributi ai fondi sanitari integrativi

 

Con la risoluzione n. 107/E del 3 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione della deducibilità fiscale dei contributi versati da un libero professionista (o, per analogia, anche da un lavoratore autonomo) ad un fondo sanitario integrativo di derivazione contrattuale.
La risoluzione sgombra finalmente il campo da distorte interpretazioni avanzate da alcuni Fondi, che reclamizzano la totale deducibilità dei contributi versati anche da parte dei singoli iscritti volontari.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate (sulla base della risposta del Ministero della Salute, interpellato in merito) precisa: “gli Enti, Casse e Societa di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 9, D.Lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l’art. 10, comma 1, lettera e-ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986”.
In base alle disposizioni normative e al parere del Ministero della Salute, conclude l’Agenzia delle Entrate, il professionista non può dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-ter del Tuir, i contributi versati ad un Fondo che non rientri tra i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. A tale riguardo, la risoluzione precisa che tali Fondi (ex art. 9, Dlgs 502/92) danno diritto alla deducibilità dal reddito solo se erogano al 100% prestazioni integrative.
Sempre ai fini del beneficio fiscale, si ricorda che le Società di mutuo soccorso conferiscono a tutti i soci (quindi anche ai liberi professionisti) la detraibilita del 19% dalle imposte, fino ad un massimo di € 1.291,14 (rif. art 15, comma 1, lettera i) bis Tuir).