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Due precisazioni su dichiarazione redditi

 
 
 

1) Rimborsi sanitari competenza 2016 ma rimborsati nel 2017. Perché spesso è necessario correggere la Dichiarazione pre-compilata

 

Per effetto della Comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria e all’Anagrafe Tributaria dei contributi associativi e dei rimborsi delle spese mediche che devono seguire il criterio di cassa (situazione congelata al 31.12 di ciascun anno), i rimborsi delle spese sanitarie di competenza 2016 ma liquidati nel 2017 possono essere stati riportati nel modello 730 precompilato nella Sezione II altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sottoposti ad una tassazione separata.

Se nell’anno 2016 in realtà quel rimborso per spesa sanitaria era già stato defalcato e non aveva fruito della detrazione d’imposta per spese mediche rimaste a carico, tale campo va corretto e cancellato e non va compilato (come riportato nelle annotazioni finali dall’agenzia delle entrate nel modello stesso *).

Se al contrario la relativa spesa medica 2016 era stata detratta per intero senza sottrarre il rimborso di competenza effettuato da CAMPA nell’anno successivo, allora il rimborso diventa reddito e sottoposto a tassazione separata.

Precisamente: * Non rientrano tra i Redditi da indicare nella “Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I”, le somme percepite a titolo di rimborso di spese sanitarie erogate da società di mutuo soccorso, in quanto le stesse procederanno autonomamente, ai fini dei controlli sugli oneri detraibili, all’invio di tali dati come da specifica dell’Agenzia delle Entrate.

Purtroppo il criterio di cassa seguito dall’Agenzia Tributaria diverge da quello di competenza seguito dalle Società di Mutuo Soccorso e ciò rende necessario verificare ed eventualmente correggere i dati riportati nelle Dichiarazione pre-compilata.


2) Se il contributo non è del tutto detraibile, anche la spesa sanitaria rimborsata può essere detratta in proporzione

 
  • Nel caso in cui l’importo versato a titolo di Contributo Associativo alla  CAMPA Società di Mutuo Soccorso fosse superiore al limite detraibile di € 1.300 stabilito dalla normativa vigente, anche una quota parte degli importi rimborsati da CAMPA, può essere portata in detrazione.
  • Qualora i contributi associativi versati risultino infatti di ammontare superiore all’importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2 e la Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 6.1).
 

Esempio

Contributo versato      2.075 €

Limite di detrazione    1.300 €

Quota di contributo rimasta a carico (2.075 €  - 1.300 €  =  775 €)
775 / 2.075 = 37,3%

Somma sanitaria spesa:      10.000 €
Rimborso CAMPA:                   8.000 €

Spesa detraibile                        2.000 €
+ Spesa detraibile
= 37.3% * 8.000 =                     2.984 €
Totale spesa detraibile          4.984 €