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AZIENDE E
COPERTURE COLLETTIVE

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Fondo Sanitario
Pluriaziendale CAMPA

Il Fondo Sanitario Pluriaziendale, istituito al proprio interno dalla CAMPA, e iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari propone attraverso convenzioni aziendali Piani sanitari collettivi rivolti ai dipendenti di aziende, banche, enti e cooperative e ai relativi coniugi e figli conviventi, conformi ai Fondi contrattuali bilaterali o personalizzati sulla base delle esigenze aziendali.                
                  
Come prevede l’art. 51, 2° co. lett. a) del T.U.I.R (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e il Decreto 17 ottobre 2009 (G.U. 16.1.2010 n. 12) il Fondo Sanitario Pluriaziendale CAMPA rispetta i requisiti della soglia del 20% di risorse vincolate sul totale delle erogazioni sanitarie consentendo alle Aziende la deducibilità fiscale dei contributi versati.
Sono pertanto previste prestazioni socio assistenziali per le persone non autosufficienti e il recupero della temporanea inabilità e in particolare assistenza odontoiatrica.                
                
Le coperture sanitarie collettive devono essere garantite erga omnes nei confronti delle generalità dei lavoratori. Possono essere previste profili di copertura differenziati a seconda dei livelli contrattuali.                
Ultima attestazione rinnovo / iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari.

 
 
 
 

Libertà di scelta

Libertà di scelta del Fondo Sanitario a cui destinare le risorse per l’assistenza sanitaria integrativa.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 43 15.12.2010


ha precisato che una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio un' assistenza sanitaria integrativa) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.
Sicché, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla tregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalente a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Maurizio Sacconi

Ciò significa che ancorché un’Azienda applichi un CCNL che abbia previsto l’istituzione di un Fondo bilaterale, la medesima può scegliere di garantire la copertura sanitaria integrativa attraverso il versamento dei contributi a un Fondo diverso purché la copertura sia migliore o uguale a quella garantita dal Fondo nazionale di categoria.