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AZIENDE E
COPERTURE COLLETTIVE

  • Aziende
 

Aziende e coperture collettive

 

AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI

 

Le note di spesa devono essere inviate entro 30 gg. dalla loro emissione. Pertanto le fatture/ricevute emesse nel mese di dicembre, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.  

Eventuali richieste di rimborso inoltrate dopo tale termine non potranno essere riconosciute.

 

 

La CAMPA è iscritta all’Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute nella sezione B) dedicata alle coperture rivolte ai dipendenti aziendali.

Oltre alla classica e tradizionale attività svolta nei confronti di tutti Soci che aderiscono volontariamente, la CAMPA ha istituito al proprio interno una sezione dedicata alle coperture sanitarie collettive di origine negoziale o contrattuale rivolte ai lavoratori dipendenti definita Fondo Sanitario Pluriaziendale.

Sulla base delle evoluzioni normative le Società di Mutuo Soccorso (già per definizione enti o casse con esclusiva finalità assistenziale in quanto operanti senza fini di lucro) sono state infatti espressamente individuate sia tra le fonti istitutive dei Fondi Sanitari integrativi sia tra i soggetti gestori degli stessi.

Grazie all’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi sanitari tutte le aziende, gli enti, le cooperative possono garantire attraverso apposite convenzioni realizzate con la CAMPA, la copertura sanitaria integrativa dei propri dipendenti sia in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, sia in base a specifici accordi o regolamenti aziendali o liberalità del datore di lavoro.

 

Normativa Fondi Sanitari Integrativi

Decreto Fondi Sanitari 17 ottobre 2009

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2010 il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2009 sull’Anagrafe di fondi, casse, enti e società di mutuo soccorso che svolgono attività socio sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento, firmato dal Ministro del Welfare Maurizio Sacconi, dà applicazione al D. Lgs. n. 502/1992 (e successive modificazioni: v. D. Lgs. n. 229/1999) ed al primo provvedimento attuativo del 31 marzo 2008, dell'allora ministro della salute Livia Turco sugli ambiti di intervento dei fondi integrativi.

Il Decreto sui Fondi Sanitari Integrativi (Sacconi) istituisce l’Anagrafe dei Fondi Sanitari.
L’Anagrafe dei Fondi Sanitari prevede due Sezioni distinte:

  • Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni. Si tratta di Fondi aperti a cui tutti possono accedere, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre1992 e successive modifiche i cui contributi possono essere deducibili ai sensi dell’art. 10 lett. e ter del TUIR,ma solo a condizione che siano rispettati gli ambiti di intervento definiti dall’art. 1 co. 2 del DM 31 marzo 2008: cioè al 100% prestazioni esclusivamente integrative. Eredi quindi dei così detti vecchi Fondi doc.
  • Enti, casse, società di mutuo soccorso di cui all’art. 51 comma 2 lett.a del TUIR. Si tratta cioè di Fondi chiusi rivolti a lavoratori dipendenti (con pluralità di prestazioni ma rispetto del 20% di prestazioni vincolate - socio sanitarie e odontoiatriche - sul totale delle risorse destinate alla copertura).
 
Due tipologie di Fondi con diverse modalità di copertura
Vantaggio Fiscale
Fondi sanitari integrativi del SSN “aperti”:
Prestazioni erogabili solo INTEGRATIVE al SSN:
ALP intramoenia, ticket, cure termali, cure non convenzionali, assistenza sociosanitaria, assistenza odontoiatrica.
I Contributi hanno la deducibilità dal reddito solo se erogano al 100% prestazioni integrative.
Riferimento Art. 10 lett. e-ter TUIR
Fondi negoziali (art. 51 TUIR) solo per lavoratori dipendenti
Prestazioni erogabili: tutte le tipologie
ma devono dedicare almeno il 20% delle prestazioni erogate alle due aree da privilegiare (Odontoiatria e Sociosanitario).
I Contributi hanno la deducibilità dal reddito
se raggiunta la soglia del 20% di prestazioni vincolate.
Riferimento art. 51 co. 2 lett. a TUIR